giovedì 27 ottobre 2016
Yemen,14 agosto 2016,11 morti in un ospedale di Msf bombardato dai Saud. La legge n.185/1990 fu votata per evitare all'Italia di essere complice di stragi simili. O no ?
Il 14 agosto 2016 in Yemen il bombardamento di questo ospedale di MSF costò la vita a 11 persone.
Le bombe vendute dall' Italia all' Arabia saudita, autrice della strage nell' ospedale, servono a capolavori di questo genere.
Gli articoli della legge n. 185 furono votati per evitare al nostro paese di essere complice di tali imprese.
Spiegate al ministro degli Esteri Gentiloni che la legge n. 185/1990 della Repubblica italiana non ha bisogno del permesso dell' Unione Europea per essere attuata e la Magistratura italiana deve punire chi non la applica.
Di seguito l' articolo 1 della legge n.185/1990 che regola il commercio di armi dall' Italia.
Legge n. 185 del 9 luglio 1990
Art. 1
Controllo dello Stato
Comma 5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.
Comma 6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.
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