venerdì 18 agosto 2017

2 - Ministero Difesa - Faro di Patresi: Perchè non è applicato il Regolamento delle concessioni di beni immobili dello Stato ?




DPR 296,Regolamento concessioni  immobili dello stato. Canone commisurato a prezzi di mercato e accertati da uffici demanio, ma nel bando fari Valore Paese….

In un precedente scritto “ Ministero della Difesa – Faro di Patresi : Canone povero per locale di lusso in luogo stupendo “ ho espresso perplessità sugli importi del canone di concessione pagati per i fari inseriti nel progetto Valore Paese della Difesa Servizi S.p.A. di proprietà del Ministero della Difesa. Ho cercato di capire qualcosa di più e lo segnalo subito, premettendo che non contesto infrazioni delle leggi vigenti, non ho la competenza necessaria per farlo, ma scrivo solo domande che farei volentieri ad esperti del settore perché qualcosa non mi convince.

Contesto invece con forza la filosofia e il messaggio dati dall’ operazione.
Ovvero, “beni di proprietà dello Stato situati in contesti di assoluta bellezza e carichi di suggestione  … ecosistemi … alcuni tra i più straordinari territori costieri italiani” , come si legge nella presentazione dell‘ iniziativa, che saranno sfruttati da privati a prezzi relativamente bassi, che stridono con i luoghi dati in concessione e con l’ ostentazione del lusso che è comune a molti progetti.

Nella mia ricerca ho trovato che le concessioni  solitamente rispondono al D.P.R. n.296, 13 settembre 2005, Regolamento su criteri di concessione in uso dei beni immobili appartenenti allo Stato. Ma nel bando di gara per i fari del progetto Valore Paese è specificato che alla concessione non si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 296.
Probabilmente tutto è legale, ma, per chi come me non è esperto di diritto, sembra anomalo che una legge dello Stato non si applichi perché così è scritto in un bando di gara.

Il regolamento citato nell’ art. 4,
al comma 1 prescrive che il canone sia commisurato ai prezzi del libero mercato e che questo sia accertato da competenti uffici del demanio,
mentre al comma 3 scrive che una concessione non possa essere in nessun caso superiore a 19 anni.
I due commi quindi escluderebbero canoni di concessione fissati solo dall’ offerta, anche se in un’ asta, e periodi di 30 o 50 anni di concessione. Troviamo invece le due condizioni  nelle concessioni dei fari del progetto Valore Paese.

Art. 4.
Condizioni delle concessioni e delle locazioni

1. Il canone ordinario e' commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e destinazioni d'uso dell'immobile, come accertati dai competenti uffici dell'Agenzia del demanio.

……..
3. La durata della concessione e della locazione e' stabilita in anni sei. Puo' essere stabilito un termine superiore ai sei anni, e comunque non eccedente i diciannove:
a) quando il concessionario o il locatario si obbliga ad eseguire consistenti opere di ripristino, restauro o ristrutturazione in tempi prestabiliti, pena la revoca della concessione o la risoluzione del contratto di locazione;
b) quando l'Agenzia del demanio, con determinazione motivata, ne ravvisa l'opportunita', in relazione alle caratteristiche e alla tipologia dell'utilizzo

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