martedì 26 giugno 2018

"Non risponderemo agli SOS" E' geniale Salvini oppure vengono coperte le sue castronerie ?


Migranti, Salvini: "Se Toninelli chiederà a Guardia costiera di non rispondere a Sos avrà mio totale sostegno"

Questa la risposta di Salvini a chi gli chiedeva se il governo italiano avesse dato ordine di non rispondere agli SOS di imbarcazioni con migranti a bordo.

Qualcuno ha riportato la frase in modo formalmente diverso "la Guardia Costiera non risponda agli SOS", ma ovviamente il ministro degli interni non ha competenza sulla Guardia Costiera.

Però anche il ministro delle Infrastrutture non può ordinare alla Guardia Costiera di non rispettare una legge, perchè per la legge italiana il soccorso in mare è obbligatorio.

Allora basta con la tolleranza a queste dichiarazioni assolutamente assurde, Toninelli non potrebbe mai chiedere alla Guardia Costiera  di non rispondere agli SOS. Ed allora il ministro degli Interni non può dire che sarebbe solidale con lui. Il governo ha giurato sulla Costituzione, i ministri possono cambiare le leggi ma non ordinare di violarle.

Di seguito gli articoli del Codice della navigazione che obbligano ogni nave a dare soccorso a chi ne ha bisogno. E' obbligata a soccorrere qualsiasi nave, sarebbe assurdo dunque chiedere proprio alla Guardia Costiera di non rispondere a richieste di soccorso.

Purtroppo invece il Messaggero, il quotidiano più diffuso nella capitale italiana, questa mattina mette in prima pagina tra virgolette la dichiarazione di Salvini "Non risponderemo agli SOS".



legislazione italiana
di diritto della navigazione e dei trasporti

"Codice della navigazione"
(Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327)
Parte aggiornata al decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151
(a cura di Enzo Fogliani)


Parte prima
Della navigazione marittima e interna

Libro terzo - Delle obbligazioni relative all'esercizio della  navigazione


Titolo IV
 Dell'assistenza e del salvataggio,  del recupero e del ritrovamento dei relitti

Capo I
Dell'assistenza e del salvataggio

Art. 489 - Obbligo di assistenza

L’assistENza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell’articolo 485, quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in pericolo persone.

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla.


Art. 490 - Obbligo di salvataggio

Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanZe e nei limiti indicati dall’articOlo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo.

È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi.

Nessun commento:

Posta un commento